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REGOLAMENTO

Indice articoli

Approvato il 20-12-2001
in occasione della 1a Assemblea Nazionale
in Messina

 Art. 1 Costituzione, denominazione e Sede
▪ Art. 2 Doveri del Volontario
▪ Art. 3 Natura
▪ Art. 4 Scopi
 Art. 5 Soci
▪ Art. 6 Attività
▪ Art. 7 Strutture
▪ Art. 8 Organi
 Art. 9 Costituzione e scioglimento
▪ Art. 10 Assemblee
▪ Art. 11 Assemblea Nazionale
▪ Art. 12 Consiglio nazionale ed esecutivo
▪ Art. 13 Collegio dei Sindaci
▪ Art. 14 Collegio dei Probiviri
▪ Art. 15 Cariche
▪ Art. 16 Funzioni di controllo
▪ Art. 17 Autonomie periferiche
 Art. 18 Benemerenze
▪ Art. 19 Norme amministrative e finanziarie
▪ Art. 20 Comitato elettorale
 Art. 21 Patrimonio
 Art. 22 Regolamento

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Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 
1.1 - L'A.N.T.S.R.M.V. è stata fondata nel marzo dell'anno 2001 a Messina
1.2 - Essa ha attualmente sede in Messina - Via A.Manzoni, 41 isol. 468 sc.G.
1.3 - Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Nazionale comportando ciò modifica regolamentare.



Art. 2 - DOVERI DEL VOLONTARIO 
2.1 - Il Volontario TSRM deve: 
a. rifiutare qualunque compenso dagli utenti per le prestazioni effettuate; 
b. evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato ad eseguire esami a favore di persone determinate; 
c. fornire al personale medico radiologo dati anamnestici veritieri; 
d. osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dal codice deontologico in ordine al suo comportamento; 
e. comunicare le variazioni di indirizzo e telefono all'ANTSRMV di appartenenza.



Art. 3 - NATURA 
3.1 - L'ANTSRMV non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni: è fatto divieto a chiunque di utilizzarne il nome, i servizi e le strutture per scopi che non siano quelli associativi. Del pari, gli iscritti all'ANTSRMV non possono avvalersi della loro posizione all'interno dell'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.
3.2 - In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è vincolante e deve essere rispettata da tutti
3.3 - La foggia del distintivo, la tessera di iscrizione e gli elementi grafici di identificazione dell'A.N.T.S.R.M.V., sono fissati dal Consiglio Nazionale per tutta l'Associazione.
3.4 - L'eventuale utilizzo di tessere diverse per forme e materiale, deve essere preventivamente autorizzato dall'Esecutivo Nazionale.
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Art. 4 - SCOPI 
4.1 - L'A.N.T.S.R.M.V. svolge a tutti i livelli le attività gestionali ed operative ad essa demandate dallo Statuto, sia direttamente che attraverso la stipula di idonee convenzioni.

 


Art. 5 - SOCI 
5.1 - L'iscrizione all'A.N.T.S.R.M.V. deve essere richiesta per iscritto.
5.2 - Chi cessa di prestare la propria attività senza giustificato motivo e non partecipa con continuità all'attività associativa, perde la qualifica di socio;
5.3 - La revisione degli elenchi degli iscritti deve essere effettuata dal competente Consiglio Direttivo ogni anno, in corrispondenza con la convocazione dell'Assemblea e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
5.4 - Ci si può iscrivere ad una sola A.N.T.S.R.M.V. scelta fra quella esistente nella provincia di residenza in quella in cui il TSRM presta la propria attività ed è iscritto al Collegio Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
5.5 - Nel caso non esista un'A.N.T.S.R.M.V. nella località sopra indicata, la scelta deve ricadere su una località ove opera l'Associazione. La successiva costituzione di un'A.N.T.S.R.M.V. in detta località comporta l'obbligo di trasferimento alla stessa.
5.6 - Le modificazioni della abituale dimora o del luogo di lavoro, successive all'iscrizione, comportano l'obbligo di trasferimento alla diversa struttura territorialmente competente.
5.7 - Chi non è Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, ma esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, acquista la qualifica di Socio Collaboratore su delibera del Consiglio Direttivo competente.
5.8 - Chi non è Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, può fare richiesta ed acquisire la qualifica di Socio Sostenitore dietro versamento di quota associativa annuale che viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
5.9 - L'elettorato attivo e passivo spetta ai Soci TSRM. 
5.10 - Ogni struttura può inoltre istituire le categorie di: affiliato onorario e affiliato sostenitore per coloro che si siano resi benemeriti all'Associazione.
5.11 - Tali categorie non comportano l'acquisizione dell'elettorato attivo e passivo; fermo tale limite, ciascuna struttura potrà autonomamente determinare le prerogative da attribuire agli appartenenti alle dette categorie.
5.12 - L'attribuzione delle qualifiche di affiliato è valida nel solo ambito territoriale della struttura che l'ha conferita.
5.13 - Le persone cui sono state attribuite tali qualifiche, non entrano nei conteggi volti a determinare il numero dei soci in forza a ciascuna struttura di base ed i diritti e doveri a tale numero collegati.
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Art. 6 - ATTIVITA' 
6.1 - È compito primario dell' A.N.T.S.R.M.V. di ottenere l'iscrizione di un numero di TSRM adeguato alle necessità funzionali della struttura costituita.
6.2 - L'opera di proselitismo e propaganda deve essere svolta, con pieno rispetto dell'etica associativa e non deve essere in contrasto con le direttive e le linee generali di politica associativa debitamente adottate.
6.3 - Ogni struttura associativa ha la facoltà di editare fogli illustrativi nel rispetto di quanto prevede l'art. 6 comma 3. 6.4 - La pubblicazione di periodici spetta all'A.N.T.S.R.M.V. che avrà il compito di distribuirli a tutte le Associazioni provinciali.



Art. 7 - STRUTTURE 
7.1 - Sono strutture dell'A.N.T.S.R.M.V. : 
1. le sezioni ANTSRMV Provinciali;
2. l' ANTSRMV Nazionale
7.2 - Per sezione provinciale si intende la struttura associativa a diretto contatto con il territorio. Ad essa spettano l'accoglimento delle domande di iscrizione dei soci TSRM, la nomina dei soci collaboratori ed il riconoscimento della qualifica di affiliato.
7.3 - L'ANTSRM provinciale ha solitamente dimensioni corrispondenti al territorio di una provincia: può inoltre operare sul territorio di più Comuni ovvero su una parte del territorio di un singolo Comune.
7.4 - Su delibera dell'ANTSRMV provinciale, possono essere create dei distaccamenti comunali o intercomunali che possono operare nel territorio di uno o più comuni, dipendenti dalla sezione provinciale.
7.5 - Le strutture provinciali delle ANTSRMV che ricadono in territori a Statuto speciale si adeguano all'ordinamento locale, fermo il rispetto dei valori etici fondamentali dell'ANTSRMV.



Art. 8 - ORGANI 
8.1 - Tutti i Consigli Direttivi nominano nel proprio seno un Presidente, uno o due Vice Presidenti, determinando, in tal caso, a quale di essi spetti la funzione di vicario del Presidente ed un Segretario ; possono anche attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici, determinandone le competenze. Questi formano l'esecutivo.
8.2 - L'Esecutivo Nazionale non può essere composto da più di 7 (sette) membri.
8.3 - Alle riunioni dei Consigli provinciali devono essere invitati, senza diritto di voto, i soci eletti a livello nazionale appartenenti al territorio di competenza di detti Consigli.
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Art. 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO 
9.1 - Sull'accordo di un numero di 5 TSRM che risiedano o svolgano attività nel territorio di competenza viene formato un Comitato per la costituzione dell'ANTSRMV provinciale, con un direttivo di almeno 3 (tre) membri.
9.2 - Tale costituzione è deliberata dai TSRM operanti nel territorio, convocati in assemblea dal detto direttivo, che resta in carica sino all'elezione delle cariche sociali.
9.3 - Ogni nuova ANTSRMV provinciale deve essere messa in grado dall'ANTSRM nazionale di intonare la propria attività alle norme di Statuto e Regolamento associativo. È pertanto compito dell'organismo suddetto fornire alla nuova A.N.T.S.R.M.V. provinciale copia dello Statuto e del Regolamento associativo nonché tutta l'assistenza possibile.
9.4 - Lo scioglimento di una sezione provinciale è deliberato, dalle assemblee straordinarie dei soci e, a livello nazionale, dai Consiglieri Nazionali
9.5 - Di ogni costituzione o scioglimento deve essere data sollecita comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Consigli interessati.
9.6 - L'importo dovuto alla struttura nazionale, uguale per tutte le sezioni provinciali, viene stabilito in Lire 500.000==( cinquecentomila) pari a € 258,23==.
9.7 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento di un'A.N.T.S.R.M.V. deve accertare le eventuali posizioni debitorie che non possano essere coperte dalle poste attive del bilancio e decidere le modalità di rientro.
9.8 - Ove sussistano poste passive assunte in violazione delle leggi, dello Statuto o del Regolamento, l'Assemblea ne farà carico ai Consiglieri ed ai Sindaci in carica al momento della loro assunzione, con esclusione degli assenti o dei dissenzienti.



Art. 10 - ASSEMBLEE 
10.1 - Le assemblee provinciali sono convocate secondo le norme nazionali.
10.2 - In tutte le strutture l'avviso di convocazione deve portare l'ordine del giorno ed essere accompagnato dai bilanci e dalla relazione. Esso deve pervenire, salvo il disposto dell'art.11.3 del presente Regolamento, con almeno 15 giorni di anticipo.
10.3 - Ogni assemblea deve eleggere il Presidente ed il Segretario e della stessa deve essere redatto il verbale, sottoscritto dai predetti
10.4 - Per tutte le Assemblee è prevista la Commissione Verifica Poteri, nominata per un triennio dall'Assemblea elettiva con il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto fra i presenti all'Assemblea formata da soci.
10.5 - Le votazioni palesi avvengono per interpello di tutti i presenti. Per le votazioni segrete deve essere predisposta idonea scheda.
10.6 - Tutte le assemblee provinciali dovranno svolgersi entro il 30 aprile di ciascun anno.
10.8 - L'Assemblea Nazionale deve essere convocata tra il 20 maggio ed il 30 giugno di ogni anno.
10.9 - L'Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti delle A.N.T.S.R.M.V. provinciali.
10.10 - I membri eletti nell'Esecutivo, al Collegio dei Sindaci e dei Probiviri nazionale hanno diritto di voto nelle assemblee provinciali della sezione cui sono iscritti.
L'Assemblea può nominare tre o più questori di sala per la conta dei voti e per gli altri controlli necessari.
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Art.11 - ASSEMBLEA NAZIONALE
11.1 - La sede dell'Assemblea Nazionale è stabilita dal Consiglio Nazionale. 11.2 - Il relativo avviso di convocazione deve essere spedito entro la fine di marzo per lettera raccomandata alle A.N.T.S.R.M.V. provinciali accompagnato dalla bozza della relazione, dal bilancio dell'anno precedente, dal preventivo e da ogni altro documento necessario ad un completo dibattito.
11.3 - Quando l'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche, l'avviso di convocazione, con la sola indicazione dei principali temi da dibattere deve essere spedito entro il 31 dicembre precedente mentre la bozza di relazione, il bilancio dell'anno precedente, ed il bilancio triennale di previsione con il relativo programma operativo devono essere spediti alle A.N.T.S.R.M.V. provinciali entro la fine di marzo. 11.4 - Le A.N.T.S.R.M.V. provinciali devono far pervenire alla segreteria della Sede Nazionale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, copia del verbale dell'Assemblea, copia del verbale della Commissione Verifica Poteri (attestante, fra l'altro, il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente), copia della relazione associativa e dei bilanci approvati dall'Assemblea e documentazione attestante l'avvenuto versamento delle previste quote associative.
11.5 - La Segreteria Nazionale provvede in tempo utile a sottoporre la documentazione pervenutale alla Commissione Verifica Poteri.
11.6 - La Commissione Verifica Poteri è nominata dall'Assemblea Nazionale, in numero di 5 (cinque) membri più 5 (cinque) supplenti e durerà in carica per un triennio. A parità di voto si terrà conto della anzianità di iscrizione all'ANTSRMV.
11.7 - Essa sarà convocata per l'espletamento dell'incarico demandatole dal Segretario Nazionale.
11.8 - Le quote associative di spettanza della Sede Nazionale sono stabilite dall'Assemblea Nazionale per il triennio e vengono versate, in unica soluzione ovvero in due rate eguali, la prima scadente il 30 marzo e la seconda il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute, decorrono gli interessi di legge.
11.9 - Le quote associative sono stabilite in unica misura qualsiasi sia il numero dei Soci, come previsto all'art. 9, comma 6 del presente regolamento.



Art. 12 - CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO
12.1 - Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti delle rispettive ANTSRMV Provinciali.
12.2- Il Componente dell'Esecutivo che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, decade dall'incarico.
12.3 - Il Presidente nazionale ha la rappresentanza dell'ANTSRMV.
12.4 - Il Presidente coordina le attività del Consiglio e dell'Esecutivo; convoca l'Assemblea Nazionale.
12.5 - I Vice Presidenti collaborano con il Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
12.6 - Il Segretario dirige e controlla il funzionamento degli uffici di segreteria, impartisce le disposizioni al personale dipendente per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale per i dipendenti e propone all'Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. Procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta. Sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative della sede nazionale. Predispone i bilanci consuntivi e preventivi; coordina i dati amministrativi pervenuti dalle ANTSRMV. 
12.7 - Il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Esecutivo Nazionale, stabilisce il contributo annuo che ciascuna ANTSRMV provinciale deve versare per le spese di funzionamento dell'ANTSRMV.
12.8 - Il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo si avvalgono di esperti esterni quando se ne ravvisi l'opportunità.
12.9 - In via ordinaria, il Consiglio Nazionale si riunisce una volta l'anno, nel periodo previsto dall'art.10 comma 8 del presente regolamento. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente o l'Esecutivo lo ritenga necessario oppure quando lo richieda un quarto dei Consiglieri Nazionali.
12.10 -Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la discussione di argomenti da lui proposti. A tal fine, dovrà indirizzare al Presidente una richiesta di inserimento di tali argomenti nell'o.d.g.
12.11 - Il Presidente, compatibilmente con le altre materie da discutere e con le relative urgenze, inserisce l'argomento nell'o.d.g. della prima riunione di Consiglio o, al più tardi, di quella successiva.




Art. 13 COLLEGIO DEI SINDACI
13.1 - I primi tre fra gli eletti assumono la carica di sindaco effettivo, gli altri due di supplente.
13.2 - Al suo insediamento il Collegio elegge - scegliendolo fra i tre membri effettivi - il Presidente.
13.3 - Ciascun sindaco effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza.
13.4 - Il Presidente deve convocare il collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. 
13.5 - Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
13.6 - Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al proprio Consiglio Direttivo nonché al Collegio dei Sindaci della struttura superiore.
13.7 - I Sindaci hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, oltre che al Consiglio Direttivo della propria struttura ed all'Assemblea, anche all'ANTSRMV ed al Collegio Sindacale nazionale.
13.8 - E' facoltà del Collegio inviare copia dei verbali delle adunanze al Collegio dei Probiviri della propria struttura.
13.9 - Nella ipotesi di gravi inadempienze, il collegio dei Sindaci può adire direttamente il Collegio dei Probiviri competente per la richiesta di urgenti provvedimenti cautelari.
13.10 - Alle attività del Collegio sindacale si applicano le norme dettate in proposito, dal Codice Civile.
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Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
14.1 - Al suo insediamento, il Collegio elegge, scegliendolo fra gli effettivi, il Presidente.
14.2 - I primi tre fra gli eletti assumono la carica di membro effettivo, gli altri due di supplente 
14.3 - La competenza a conoscere della controversia spetta: 
1) Nel caso di controversia tra soci:
1.1) se i soci non rivestono cariche o rivestono cariche allo stesso livello;
1.1.1) ove appartengano alla stessa struttura, al Collegio della medesima struttura;
1.1.2) ove appartengano a strutture diverse, al Collegio della struttura del convenuto.
2) Nel caso di controversie tra strutture:
2.1) ove siano coinvolte una o più strutture provinciali, al collegio Nazionale;.
3) Nel caso di controversia tra soci e strutture:
3.1) se tra un socio e gli organi della propria ANTSRMV provinciale, al Collegio dell'ANTSRMV provinciale;
3.2) se tra un socio e gli organi di un'altra ANTSRMV provinciale, al Collegio dell'ANTSRMV provinciale del socio;
3.3) se tra un titolare di cariche e gli organi della propria struttura, al Collegio nazionale;
3.4) se tra un titolare di cariche e gli organi di un'altra struttura, al Collegio nazionale. 
4) Nel caso di procedimenti disciplinari, ove non rientranti nella casistica sopra riportata:
4.1) nei confronti di un socio, al Collegio della sua ANTSRMV provinciale;
4.2) nei confronti di un titolare di cariche, al Collegio nazionale.
14.4 - Il ricorso ha forma scritta e deve essere sempre sottoscritto personalmente dalla parte e presentato - corredato di tutti i mezzi di prova - al Collegio competente entro il termine perentorio di novanta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. Non costituisce nullità la presentazione del ricorso avanti ad un Collegio incompetente, che, d'ufficio, provvederà alla trasmissione degli atti e dei documenti al collegio competente.
14.5 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, provvede alla convocazione del Collegio, integrandolo, all'occorrenza con un supplente e nomina - se ritiene di non stenderlo personalmente - un segretario per la redazione del verbale.
14.6 - Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e con l'assistenza, se lo ritiene, di uno o più difensori di fiducia sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
14.7 - Il Collegio, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, non è legato a formalità di rito e decide secondo equità. Deve tuttavia: 
" consentire il più ampio contraddittorio; 
" esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il cui verbale, sottoscritto dalle parti e controfirmato dai giudicanti, tiene luogo della decisione e non è soggetto ad impugnazione; 
" motivare la decisione; 
" comunicare alle parti la decisione. 
14.8 - Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai giudicanti e, se estraneo al Collegio, dal Segretario verbalizzante.
14.9 - La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni - salvo proroga giustificata - e comunicata, a cura del Presidente con lettera raccomandata A/R, entro i quindici giorni successivi alle parti ed ai loro eventuali difensori.
14.10 - La decisione deve contenere l'indicazione dell'organo associativo che ha l'obbligo di porre la stessa in esecuzione. In difetto, vi provvede in via surrogatoria il Consiglio Direttivo nazionale.
14.11 - L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta, mediante deposito del ricorso avanti il collegio dei Probiviri della struttura superiore e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
14.12 - L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione. Il Collegio d'appello ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere provvedimenti cautelari in via provvisoria in attesa della decisione definitiva.
14.13 - Nel giudizio di appello si applicano le medesime norme di procedura del giudizio di primo grado.
14.14 - Le sanzioni sono costituite dalla: 
a. censura scritta; 
b. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Pendente il periodo di sospensione, il socio perde tutti i diritti sociali. Al socio titolare di carica è altresì inibita l'attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della sospensione. Il socio sospeso per decisione passata in giudicato può essere candidato alle cariche sociali solamente dopo che la sanzione sia stata scontata o revocata. 
c. espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera. 
14.15 - Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole della struttura provinciale cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente nazionale.
14.16 - Il Segretario nazionale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione, a richiesta motivata, agli organi associativi.
14.17 - Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità della violazione commessa ed alla entità del discredito subito dalla associazione, fatto salvo in ogni caso, il diritto della struttura lesa al risarcimento del danno subito.
14.18 - Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri competente. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'ANTSRMV di appartenenza, nel deferire il Socio al Collegio dei Probiviri, può contestualmente disporne la sospensione cautelare. Tale sospensione cautelare deve essere confermata dal Collegio dei Probiviri nei 20 giorni dal deferimento.

 

Art. 15 Cariche
15.1 - La carica sociale deve essere accettata dall'eletto. 
15.2 - L'accettazione può essere formulata oralmente avanti al Presidente del Comitato elettorale o mediante comunicazione scritta fatta pervenire allo stesso. 
15.3 - L'accettazione deve risultare da apposito verbale redatto dal Presidente del Comitato elettorale.
15.4 - In ogni organo non può essere sostituita o cooptata più della metà dei suoi membri. 
15.5 - Quando ciò non sia possibile, le funzioni del Consiglio Direttivo carente vengono assunte da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo nazionale, fino alla scadenza del mandato triennale, se a tale termine mancano meno di dodici mesi. 
15.6 -Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, l'assemblea annuale sarà convocata anche per la elezione dell'organo decaduto. I membri così eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato ordinario triennale. 
15.7 - Allo stesso livello il socio può ricoprire una sola carica.
15.8 - I membri del Collegio Sindacale non possono esercitare la propria attività in strutture nelle quali ricoprono una qualsiasi carica associativa. In tale ultima ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente. 
15.9 - La carica di Proboviro provinciale è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Probiviri della struttura superiore, nonché di membro del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Probiviri non possono in ogni caso esercitare la propria attività in controversie ove sono interessate le strutture associative di appartenenza sia in quelle ove svolgono attività dirigenziale o sindacale. In tale ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente. 
15.10 - I membri eletti alle cariche sociali possono essere dichiarati decaduti dalla struttura che ha provveduto alla elezione. In tale ipotesi, la struttura che ha deliberato la decadenza deve provvedere alla elezione per la sostituzione dei membri decaduti. I soci così eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato triennale ordinario. 
15.11 - Nella ipotesi di parità di voti, risulta eletto alla carica il socio con la maggiore anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età.
15.12 - Le attività prestate dal socio in relazione alla carica ed alla funzione ricoperte sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, con esclusione di compensi sotto qualsiasi forma o di indennizzi per mancato guadagno.
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Art. 16 - FUNZIONI DI CONTROLLO
16.1 - Gli organi associativi nazionali hanno la facoltà di esercitare il controllo sulla attività delle strutture provinciali.
16.2 - Al fine di consentire i controlli di cui al precedente comma, gli organi della struttura controllanda devono consentire l'accesso a tutti i registri ed a tutti i documenti, nonché evadere ogni richiesta di copie e di informazioni.
16.3 -Nella ipotesi di omessa evasione delle richieste di cui al comma precedente, l'organo superiore può predisporre l'invio di propri incaricati presso la struttura controllanda per la acquisizione dei documenti e delle informazioni. 16.4 - Gli organi della struttura nazionale, hanno la facoltà di chiedere a qualsiasi struttura associativa la trasmissione, entro un termine fissato, di notizie, informazioni, atti e documenti. 
16.5 - Gli eventuali rilievi, motivati, devono contenere l'indicazione del termine entro il quale gli organi della struttura controllata devono regolarizzare la posizione oggetto del rilievo. 
16.6 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato avanti al collegio dei probiviri. 
16.7 - Qualora l'organo della struttura inferiore non ottemperi al provvedimento della struttura nazionale o non impugni il provvedimento avanti al Collegio dei probiviri, è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo nazionale. Con tale delibera viene altresì nominato un Commissario per la ordinaria amministrazione, ai sensi del 5 e 6 comma dell'art. 15 del regolamento.
16.8 - Il Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo, ha la facoltà di emettere nei confronti degli organi di ogni struttura associativa - in caso di necessità ed urgenza - provvedimenti di natura cautelare, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale, a tutti gli organi della struttura interessata nonché al Consiglio Direttivo della struttura superiore.
16.9 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato avanti al Collegio nazionale dei probiviri, a norma dell'art. 15 del regolamento.



Art. 17 - AUTONOMIE PERIFERICHE
17.1 - Le strutture associative, con la più ampia autonomia sancita dallo Statuto, deliberano i propri bilanci, adottano i provvedimenti necessari alla propria attività ed al proprio funzionamento, nominano i propri rappresentanti, intrattengono rapporti con gli organi e gli uffici della Pubblica Amministrazione al proprio livello e, conseguentemente, sono pienamente autonome sul piano sostanziale e processuale.
17.2 - L'assunzione di obbligazioni senza l'osservanza delle norme di Legge, di Statuto e di Regolamento - rilevata dal Collegio sindacale o dall'Autorità giudiziaria - comporta, nella ipotesi di dolo o colpa grave, la decadenza dalla carica dei Consiglieri che le hanno deliberate e dei sindaci che vi hanno eventualmente concorso.
17.3 - Le strutture provinciali hanno la facoltà di richiedere singolarmente l'erezione in persona giuridica privata e l'iscrizione nei registri tenuti dalla Pubblica Amministrazione.




Art. 18 - BENEMERENZE
18.1 - Le benemerenze sono di unica foggia in tutta l'Associazione.
18.2 - Le loro caratteristiche sono determinate dall'Assemblea Nazionale.
18.3 - Esse vengono attribuite in base a criteri unitari approvati dall'Assemblea, che tengono prevalentemente conto della fedeltà all'ANTSRMV.
18.4 - In atto, I Consigli Direttivi delle ANTSRMV provinciali devono assegnare ai soci i seguenti distintivi:
diploma di benemerenza a chi ha compiuto 5 anni di iscrizione; 
diploma con medaglia di bronzo a chi ha compiuto 10 anni di iscrizione; 
diploma con medaglia d'argento a chi ha compiuto 15 anni di iscrizione; 
diploma con medaglia d'oro a chi ha compiuto 20 anni di iscrizione. 
18.5 - La foggia delle benemerenze è conforme ai modelli deliberati dal Consiglio Nazionale.
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Art. 19 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 
19.1 - Ogni struttura associativa deve tenere i registri contabili obbligatori ed il libro degli inventari.
19.2 - Tutti i movimenti contabili devono essere disposti dal Segretario e supportati dai documenti giustificativi.
19.3 - I rapporti di conto corrente e il deposito di denaro, bancari o postali, devono portare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.
19.4 - La specificazione dei movimenti contabili deve risultare da riepiloghi allegati al bilancio consuntivo.
19.5 - Ogni socio ha diritto di esaminare i registri ed i libri contabili della struttura a cui appartiene.
19.6 - I bilanci consuntivo e preventivo ed il verbale della relativa deliberazione assembleare devono essere inviati in copia alla struttura nazionale entro dieci giorni dalla data dell'assemblea.
19.7 - Gli esercizi finanziari delle strutture associative si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.




Art. 20 - COMITATO ELETTORALE
20.1 - L'Assemblea Nazionale, qualora vi sia all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, subito dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza nomina, fra i presenti che non siano candidati, il Comitato elettorale, determinandone il numero dei componenti.
20.2 - La funzione di membro del comitato elettorale è incompatibile con qualunque altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
20.3 - Il Comitato Elettorale inizia immediatamente la propria attività e:
nomina nel proprio seno il presidente ed il segretario; 
accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti; 
verifica il diritto alla votazione di ciascun elettore sulla base della documentazione ricevuta ed elaborata dalla Segreteria Nazionale e dalla Verifica Poteri.
20.4 - In funzione di seggio elettorale il Comitato:
convalida, le schede elettorali; 
disciplina le operazioni di voto; 
decide su ogni contestazione e controversia 
fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'assemblea da parte dell'interessato; 
procede allo spoglio; 
proclama l'esito delle elezioni. 
20.5 - Delle operazioni del Comitato elettorale viene redatto un verbale, sottoscritto da tutti i suoi membri.
20.6 - Il Presidente del Comitato elettorale, entro trenta giorni dal voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.
20.7 - Di ogni adunanza il Presidente del Comitato Elettorale redige un verbale che consegna in originale al Presidente dell'organo neo-eletto.
20.8 - La competenza e le funzioni del Presidente del Comitato Elettorale cessano al momento della nomina del Presidente dell'organo eletto.



Art. 21 - PATRIMONIO 
21.1 - Il patrimonio è costituito dalle risorse economiche previste dall'art. 13 e 14 dello Statuto.



Art. 22 - REGOLAMENTO
Le norme di attuazione del presente Regolamento sono deliberate dalla Assemblea Nazionale ordinaria.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, viene fatto rinvio alle norme di legge e dello Statuto.

Il Presidente
Giuseppe Morabito

Il Segretario 
Antonio Cambria

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